Art. 2

In vigore dal 16 ago 1985
1. Il coefficiente modificato di cui all' non si applica ai prodotti per i quali sia stata fornita la prova che avevano lasciato il paese fornitore prima del 19 agosto 1985. 2. Le parti interessate devono fornire la prova, giudicata soddisfacente dalle competenti autorità, che ricorrono le condizioni previste dal paragrafo 1. Le autorità competenti possono tuttavia considerare che i prodotti hanno lasciato il paese fornitore prima del 19 agosto 1985 quando viene presentato uno dei seguenti documenti: - in caso di trasporto marittimo o fluviale, la polizza di carico da cui risulti che le operazioni di caricamento sono state effettuate prima di quella data; - in caso di trasporto ferroviario, la lettera di vettura accettata dai servizi ferroviari del paese speditore prima di quella data; - in caso di trasporto stradale, il carnet TIR presentato al primo ufficio doganale prima di quella data; - in caso di trasporto aereo, la polizza di carico aerea da cui risulti che la compagnia aerea ha preso in carico i prodotti prima di quella data. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto a condizione che la dichiarazione per l'immissione in libera pratica sia stata accettata dalle autorità doganali prima del 1o settembre 1985.
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