Art. 1

In vigore dal 7 ago 1985
Dal 12 agosto al 31 dicembre 1985, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti: 1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Origine // // // // 70.14 // Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune: A. Oggetti per completare gli apparecchi di illuminazione elettrica: II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.) 23. 11. 1984, pag. 53.
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