Art. 2
In vigore dal 6 ago 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile con decorrenza dal 1o gennaio 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 6 agosto 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. GOEBBELS
(1) GU n. L 9 del 10. 1. 1985, pag. 13.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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