Art. 1

In vigore dal 2 ago 1985
All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1569/77, il testo del paragrafo 4 è completato con l'aggiunta del terzo comma seguente: « Durante la campagna 1985/86, gli stati membri hanno facoltà di procedere al pagamento dei cereali provenienti da piccoli produttori e acquistati dagli organismi d'intervento a decorrere dal 60o giorno successivo alla data di presa in consegna. Gli stati membri che si avvalgono di questa facoltà comunicano alla Commissione, in tempo utile, le disposizioni che intendono adottare per l'applicazione di tale misura ».
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