Art. 1
In vigore dal 2 ago 1985
Nell', paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 467/67/CEE, l'importo di « 45,00 ECU » è sostituito da « 47,13 ECU ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:2249:oj#art-1