Art. 7

In vigore dal 2 ago 1985
Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di carattere scientifico e neppure ai pesci , crostacei e molluschi catturati nel corso di tali operazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:2245:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo