Art. 1
Campo d'applicazione
In vigore dal 2 ago 1985
1. Il presente regolamento è applicabile ai pescatori comunitari che pescano e detengono a bordo pesce delle risorse alieutiche cui si applica la convenzione a norma dell'articolo I della stessa, escluse le risorse situate nelle acque soggetto alla giurisdizione dello stato costiero eventualmente esistente in virtù del diritto internazionale.
2. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni della convenzione ed opera nella linea degli obiettivi e dei principi di questa e delle disposizioni dell'atto finale della conferenza in cui è stata adottata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:2245:oj#art-1