Art. 1
In vigore dal 2 ago 1985
Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 801/85 deve essere inserita nelle colonne 3 e 4, in corrispondenza della denominazione « Capelano », la cifra « 15 000 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:2244:oj#art-1