Art. 2
In vigore dal 2 ago 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1985.
Per la Commissione
Henning CHRISTOPHERSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.
(4) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 24.
(5) GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 31.
(6) GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 9.
(7) GU n. L 182 del 10. 7. 1984, pag. 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:2239:oj#art-2