Art. 2

In vigore dal 2 ago 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1985. Per la Commissione Henning CHRISTOPHERSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57. (4) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 24. (5) GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 31. (6) GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 9. (7) GU n. L 182 del 10. 7. 1984, pag. 5.
Storico versioni

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