Art. 2

In vigore dal 2 ago 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1985. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Vicepresidente (1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10. (3) GU n. L 156 del 15. 6. 1985, pag. 13. (4) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 46.
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