Art. 1

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1477/85 è così modificato:

In vigore dal 1 ago 1985
« 1. La data del 16 agosto 1985 di cui al primo comma è sostituita dalla data del 20 settembre 1985 ». 2. Il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: « Possono beneficiare di aiuti unicamente i prodotti ottenuti da suini allevati e macellati nelle zone seguenti: - comuni di: Pittem, Meulebeke, Ardooie, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Hooglede, Lichtervelde, Zwevezele, Roeselare; - comune di Kortemark, escluso l'ex-comune di Zarren-Werken; - nel comune di Torhout, un'area di 3 chilometri di raggio attorno a 6 aziende nelle quali le autorità belghe hanno proceduto alla macellazione preventiva. Qualora siano stati effettuati controlli sierologici nel 100 % degli allevamenti situati in uno o più comuni o zone territoriali di cui al precedente elenco e non si sia manifestato alcun nuovo focolaio nè si siano riscontrati risultati sierologici positivi, a partire dal momento in cui le autorità belghe abbiano notificato tale constatazione alla Commissione i comuni o le zone territoriali interessati sono considerati indenni e sono esclusi dalla zona d'infezione. L'elenco sopra elencato è modificato in conseguenza a decorrere da tale data. L'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti ed i relativi importi sono fissati nell'allegato ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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