Art. 1
L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1477/85 è così modificato:
In vigore dal 1 ago 1985
« 1. La data del 16 agosto 1985 di cui al primo comma è sostituita dalla data del 20 settembre 1985 ».
2. Il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
« Possono beneficiare di aiuti unicamente i prodotti ottenuti da suini allevati e macellati nelle zone seguenti:
- comuni di: Pittem,
Meulebeke,
Ardooie,
Ingelmunster,
Izegem,
Ledegem,
Hooglede,
Lichtervelde,
Zwevezele,
Roeselare;
- comune di Kortemark, escluso l'ex-comune di Zarren-Werken;
- nel comune di Torhout, un'area di 3 chilometri di raggio attorno a 6 aziende nelle quali le autorità belghe hanno proceduto alla macellazione preventiva.
Qualora siano stati effettuati controlli sierologici nel 100 % degli allevamenti situati in uno o più comuni o zone territoriali di cui al precedente elenco e non si sia manifestato alcun nuovo focolaio nè si siano riscontrati risultati sierologici positivi, a partire dal momento in cui le autorità belghe abbiano notificato tale constatazione alla Commissione i comuni o le zone territoriali interessati sono considerati indenni e sono esclusi dalla zona d'infezione. L'elenco sopra elencato è modificato in conseguenza a decorrere da tale data.
L'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti ed i relativi importi sono fissati nell'allegato ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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