Art. 1
In vigore dal 31 lug 1985
1. Il prezzo minimo all'importazione alle uve secche durante la campagna di commercializzazione 1985/1986 è quello indicato nell'allegato I.
2. La tassa di compensazione da riscuotere quando il prezzo minimo all'importazione di cui al paragrafo 1 non viene rispettato è quella indicata nell'allegato II.
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