Art. 1

Per la campagna di commercializzazione 1985/1986:

In vigore dal 31 lug 1985
a) i prezzi minimi, di cui all'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 516/77, da pagare ai produttori per i prodotti di cui all'allegato I e b) l'aiuto alla produzione, di cui all'articolo 3 quater dello stesso regolamento, da versare per i prodotti di cui ll'allegato II sono fissati ai livelli indicati negli allegati I e II.
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