Art. 1
In vigore dal 31 lug 1985
Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della zona CIEM VII e eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio, hanno esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1985.
La pesca della sogliola nelle acque della zona CIEM VII e eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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