Art. 1

In vigore dal 30 lug 1985
Per la campagna 1985, il prezzo d'offerta comunitario valido per i mandarini, compresi tangerini e satsuma, wilkings e altri ibridi similari di agrumi, allo stato fresco, escluse le clementine, della sottovoce 08.02 B II della tariffa doganale comune, espresso in ECU per 100 kg netti, è fissato come segue per i prodotti della categoria di qualità I tutti i calibri, presentati in imballaggio: novembre e dicembre: 20,29.
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