Art. 1

In vigore dal 30 lug 1985
All' del regolamento (CEE) n. 1569/77 il testo del paragrafo 4 è completato con l'aggiunta del seguente comma: « Tuttavia, per la campagna 1985/1986 il pagamento dei cereali acquistati dagli organismi d'intervento ha luogo fra il 90o e il 120o giorno successivo alla data di presa in consegna. »
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