Art. 1

In vigore dal 29 lug 1985
Per i contratti d'ammasso privato la durata dell'ammasso è diminuita di un mese su richiesta dell'interessato. La diminuzione riguarda il quantitativo globale oggetto del contratto in questione e decorre dalla data stabilita dall'operatore, ma non prima del terzo giorno lavorativo dopo la presentazione della domanda presso l'organismo d'intervento. In tal caso, l'importo dell'aiuto è ridotto in conformità dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1018/85.
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