Art. 1
In vigore dal 29 lug 1985
1. I titoli d'importazione applicabili alle amarene indicate in allegato, rilasciati entro e non altre il 17 giugno 1985 e che sono validi a questa data o dopo di essa possono essere restituiti agli organismi emittenti e le relative cauzioni possono essere svincolate non appena i titoli siano stati ricevuti.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai titoli d'importazione rilasciati su domanda presentata entro e non oltre il 14 giugno 1985.
Storico versioni
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