Art. 1

In vigore dal 29 lug 1985
1. I titoli d'importazione applicabili alle amarene indicate in allegato, rilasciati entro e non altre il 17 giugno 1985 e che sono validi a questa data o dopo di essa possono essere restituiti agli organismi emittenti e le relative cauzioni possono essere svincolate non appena i titoli siano stati ricevuti. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai titoli d'importazione rilasciati su domanda presentata entro e non oltre il 14 giugno 1985.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:2118:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo