Art. 2
In vigore dal 25 lug 1985
1. I formulari dei certificati sono stampati in lingua inglese su carta bianca di formato 210 mm. 297 mm. Ogni certificato è contrassegnato da un numero d'ordine attribuito dall'organismo emittente.
Gli stati membri exportatori possono esigere che i certificati da ultizzare nel proprio territorio siano redatti, oltre che in inglese, anche in una delle loro lingue ufficiali.
2. I certificati sono redatti in un originale e almeno due copie recanti lo stesso numero d'ordine dell'originale.
L'originale e le copie sono redatti a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, devono essere compilati con inchiostro e in stampatello.
Storico versioni
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