Art. 1
In vigore dal 25 lug 1985
La decisione n. 1/85 della commissione mista CEE-Austria - Transito comunitario - relativa all'emendamento dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario è applicabile nella Comunità.
Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:2232:oj#art-1