Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3247/81 è completato con il seguente articolo:
In vigore dal 25 lug 1985
« Articolo 7 bis
Qualora la regolamentazione comunitaria accordi agli stati membri la facoltà di abbreviare i termini di pagamento per l'acquisto all'intervento di burro e di cereali provenienti da piccoli produttori, le spese d'interesse risultanti dal ricorso a tale facoltà, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, non sono prese in considerazione a titolo dei conti annuali di cui all' del presente regolamento. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1985:2139:oj#art-1