Art. 2

In vigore dal 25 lug 1985
1. Una prima parte di 3 250 tonnellate di detto contingente tariffario comunitario è suddivisa tra taluni stati membri; le quote che sono valide fino al 31 dicembre 1985 ammontano per ciascuno di questi stati membri a: 1.2 // // (in tonnelate) // Germania R. f. // 3 000 // Regno Unito // 250. 2. La seconda parte, di 300 tonnellate, costituisce la riserva. 3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, a un prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:2138:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo