Art. 1
In vigore dal 25 lug 1985
Si ritiene che le catture di passera di mare nelle acque della zona CIEM VII f, g eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio, hanno esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1985.
La pesca della passera di mare nelle acque della zona CIEM VII f, g eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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