Art. 1

Al paragrafo 1 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 497/70 è aggiunto il seguente comma

In vigore dal 25 lug 1985
« Tuttavia, per le consegne di ortofrutticoli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2730/79, la presentazione - del certificato di controllo previsto al primo trattino, o - del documento rilasciato in applicazione del secondo trattino non è richiesta per il pagamento della restituzione relativa alle operazioni per le quali non si applica la procedura prevista dall'articolo 26 del suddetto regolamento o del regolamento (CEE) n. 565/80 ».
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