Art. 1
Al paragrafo 1 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 497/70 è aggiunto il seguente comma
In vigore dal 25 lug 1985
« Tuttavia, per le consegne di ortofrutticoli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2730/79, la presentazione
- del certificato di controllo previsto al primo trattino, o
- del documento rilasciato in applicazione del secondo trattino
non è richiesta per il pagamento della restituzione relativa alle operazioni per le quali non si applica la procedura prevista dall'articolo 26 del suddetto regolamento o del regolamento (CEE) n. 565/80 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1985:2075:oj#art-1