Art. 2
In vigore dal 25 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.
(4) GU n. L 65 del 5. 3. 1985, pag. 5.
(5) GU n. L 62 del 18. 3. 1970, pag. 11.
(6) GU n. L 144 dell'1. 6. 1985, pag. 51.
(7) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.
Storico versioni
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