Art. 1

In vigore dal 25 lug 1985
Per la campagna 1985/86 i seguenti stati membri sono esentati dall'obbligo di procedere ad acquisti pubblici in conformità dell'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 per le pere, durante il periodo dal 1o luglio al 31 agosto, per le pesche, le albicocche, i pomodori e le melanzane: Beglio Danimarca R. f. di Germania Irlanda Lussemburgo Paesi Bassi Regno Unito. Per la Grecia tale esenzione si applica limitatamente alle pere suindicate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:2073:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo