Art. 1
In vigore dal 25 lug 1985
Per la campagna 1985/86 i seguenti stati membri sono esentati dall'obbligo di procedere ad acquisti pubblici in conformità dell'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 per le pere, durante il periodo dal 1o luglio al 31 agosto, per le pesche, le albicocche, i pomodori e le melanzane:
Beglio
Danimarca
R. f. di Germania
Irlanda
Lussemburgo
Paesi Bassi
Regno Unito.
Per la Grecia tale esenzione si applica limitatamente alle pere suindicate.
Storico versioni
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