Art. 1

In vigore dal 25 lug 1985
Nell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), punto aa), terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 262/79 è aggiunto il testo seguente: « Tuttavia, qualora le paste crude siano condizionate in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a un chilogrammo, le indicazioni figurano con lettere di almeno 0,5 centimetri di altezza ».
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