Art. 6
1. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75:
In vigore dal 24 lug 1985
- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto, fra l'altro, dei criteri precisati agli del regolamento (CEE) n. 2746/75;
- di non dar seguito alla gara.
2. Qualora sia fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.
3. La restituzione aggiudicata può essere concessa solo se la qualità del frumento duro esportato corrisponde almeno alla qualità richiesta per l'intervento, quale è definita dal regolamento (CEE) n. 1569/77.
A tal fine, l'organismo competente fa procedere a un'analisi della merce caricata e tiene a disposizione della Commissione un campione supplementare di ciascuna partita, prelevato e sigillato in presenza dell'aggiudicatario o di un suo rappresentante.
Le spese di campionatura e d'analisi sono a carico dell'aggiudicatario.
Storico versioni
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