Art. 3

In vigore dal 24 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5. (3) GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 4. (4) GU n. L 281 del 10. 11. 1979, pag. 41. (5) GU n. L 193 del 21. 7. 1984, pag. 18. ALLEGATO Coefficienti di ponderazione che servono per il calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato Belgio 6,7 Danimarca 11,3 Germania 29,5 Francia 13,8 Grecia 1,4 Irlanda 1,3 Italia 11,3 Lussemburgo 0,1 Paesi Bassi 14,8 Regno Unito 9,8.
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