Art. 1

Il prezzo di riferimento per le carpe è fissato:

In vigore dal 24 lug 1985
- per il periodo dal 1o agosto al 30 novembre 1985 a 1 715 ECU/t; - per il periodo dal 1o dicembre al 31 dicembre 1985 a 1 462 ECU/t; - per il periodo dal 1o gennaio al 31 luglio 1986 a 1 373 ECU/t.
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