Art. 1

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1985/74 è modificato come segue:

In vigore dal 24 lug 1985
« È fissato un prezzo di riferimento per le carpe, applicabile nei seguenti periodi: - 1o agosto - 31 novembre, - 1o dicembre - 31 dicembre, - 1o gennaio - 31 luglio ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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