Art. 1
L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1985/74 è modificato come segue:
In vigore dal 24 lug 1985
« È fissato un prezzo di riferimento per le carpe, applicabile nei seguenti periodi:
- 1o agosto - 31 novembre,
- 1o dicembre - 31 dicembre,
- 1o gennaio - 31 luglio ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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