Art. 2
In vigore dal 23 lug 1985
Il regolamento (CEE) n. 219/78 è abrogato a decorrere dal 1° settembre 1985. Tuttavia le domande di contributo trasmesse anteriormente al 15 ottobre 1985 alle autorità nazionali competenti per la presentazione al FEAOG saranno ancora ricevibili nella forma prevista dal suddetto regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:2515:oj#art-2