Art. 5

In vigore dal 23 lug 1985
Gli stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 15 novembre 1985, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 1o novembre 1985, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire un quantitativo superiore se vi è motivo di ritenere che la loro quota iniziale rischi di non essere utilizzata. Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 novembre 1985, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate al 1o novembre 1985 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.
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