Art. 1

L'articolo seguente è inserito nel regolamento (CEE) n. 1784/77:

In vigore dal 23 lug 1985
« Articolo 5 bis Quando il luppolo proviene da ceppi sperimentali in fase di sviluppo ed è prodotto da un istituto di ricerca nelle proprie installazioni o da un produttore per conto di un istituto di ricerca, l'indicazione della varietà di cui all'articolo 4, lettera b) ed all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), può essere sostituita da una designazione nominativa o numerica che consenta di identificare il ceppo in questione. »
Storico versioni

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