Art. 1

Per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985:

In vigore dal 23 lug 1985
- la cifra di 8 323 migliaia di tonnellate, che rappresenta quantitativo globale garantito per le consegne agli acquirenti dell'Italia, di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 804/68 è portata a 8 798 migliaia di tonnellate; - la cifra di 1 591 migliaia di tonnellate, che rappresenta il quantitativo globale garantito per le vendite dirette al consumo in Italia, di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 857/84 è portata a 1 116 migliaia di tonnellate.
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