Art. 1
Per la campagna di commercializzazione 1985/1986:
In vigore dal 22 lug 1985
a) il prezzo minimo, di cui all'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 516/77, da pagare ai produttori per le prugne secche ottenute da susini da innesto, nonché
b) l'aiuto alla produzione, di cui all'articolo 3 quater dello stesso regolamento, da versare per le prugne della categoria corrispondente a 66 frutti per 500 grammi,
sono fissati ai livelli indicati nell'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1985:2023:oj#art-1