Art. 1
In vigore dal 19 lug 1985
1. Per i contratti di aiuti all'ammasso privato, conclusi in virtù dei regolamenti (CEE) n. 772/85 e (CEE) n. 978/85, la durata dell'ammasso è prorogata di un mese.
Gli importi degli aiuti sono aumentati in conformità delle tabelle che figurano negli allegati dei suddetti regolamenti.
2. Nel caso in cui, in seguito alla proroga del contratto di ammasso prevista al paragrafo 1, si avvera necessario immagazzinare la carne in un magazzino diverso da quello previsto inizialmente, l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1092/80 non si applica per quanto riguarda lo spostamento dei prodotti immagazzinati.
Dette spostamento deve essere preventivamente autorizzato dall'organismo d'intervento belga.
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