Art. 2

In vigore dal 17 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente // 0,592 // // // (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12. (3) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67. (4) GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 6. (5) GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67. (6) GU n. L 277 del 20. 10.
Storico versioni

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