Art. 1
All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3035/80 è aggiunto il paragrafo seguente:
In vigore dal 16 lug 1985
« 7. La restituzione può essere differenziata per le merci della voce 19.03 della tariffa doganale comune secondo la loro destinazione. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1985:1982:oj#art-1