Art. 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3035/80 è aggiunto il paragrafo seguente:

In vigore dal 16 lug 1985
« 7. La restituzione può essere differenziata per le merci della voce 19.03 della tariffa doganale comune secondo la loro destinazione. ».
Storico versioni

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eli:reg:1985:1982:oj#art-1

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