Art. 1

All'articolo 14, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1938/81 è aggiunta la frase seguente:

In vigore dal 16 lug 1985
« Tuttavia, a decorrere dal 1985 sino alla fine dell'azione comune, le domande di contributo possono essere riportate una seconda volta ».
Storico versioni

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