Art. 1
All'articolo 14, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1938/81 è aggiunta la frase seguente:
In vigore dal 16 lug 1985
« Tuttavia, a decorrere dal 1985 sino alla fine dell'azione comune, le domande di contributo possono essere riportate una seconda volta ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:1981:oj#art-1