Art. 2

In vigore dal 16 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1985. Per il Consiglio Il Presidente M. FISCHBACH (1) GU n. C 106 del 27. 4. 1985, pag. 8. (2) Parere reso il 12 luglio 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 159 del 17. 6. 1983, pag. 5. (4) GU n. L 327 del 14. 12. 1984, pag. 1. (5) GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 1. (6) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:1979:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo