Art. 2
In vigore dal 16 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. FISCHBACH
(1) GU n. C 106 del 27. 4. 1985, pag. 8.
(2) Parere reso il 12 luglio 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 159 del 17. 6. 1983, pag. 5.
(4) GU n. L 327 del 14. 12. 1984, pag. 1.
(5) GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 1.
(6) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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