Art. 2
In vigore dal 16 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. FISCHBACH
(1) GU n. L 325 del 22. 11. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 325 del 22. 11. 1983, pag. 8.
(3) GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 31.
(4) GU n. L 91 del 30. 3. 1985, pag. 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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