Art. 1

In vigore dal 11 lug 1985
All'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2960/77, il testo del secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: « L'importo provvisorio è calcolato moliplicando la quantità di cui è dichiarata composta la partita per il prezzo offerto per la partita medesima. Per quanto concerne gli oli vergini lampanti e di sanse d'oliva, il prezzo è rettificato, secondo le modalità previste dall'articolo 11, paragrafo 2, in funzione del risultato dell'analisi dell'acidità di cui allo stesso paragrafo ».
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