Art. 1

In vigore dal 11 lug 1985
1. Per la campagna 1985/1986, la concessione dell'aiuto alla produzione per ciascuna impresa di trasformazione per le pere Williams sciroppate è limitata al 66,78 %. 2. La percentuale di cui al paragrafo 1 si applica, per le imprese che hanno iniziato la produzione prima della campagna di commercializzazione 1983/1984, ad un terzo del peso netto del quantitativo totale prodotto durante le campagne di commercializzazione 1982/1983, 1983/1984 e 1984/1985. Per le imprese che hanno iniziato la produzione nel corso della campagna di commercializzazione: a) 1983/1984, la percentuale si applica alla metà del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne 1983/1984 e 1984/1985; b) 1984/1985, la percentuale si applica al peso netto del quantitativo totale prodotto in tale campagna. Il quantitativo totale prodotto durante la campagna di commercializzazione 1984/1985, inteso nel senso voluto da questo paragrafo, corrisponde al quantitativo di pere Williams allo sciroppo le cui quantità sono state comunicate dagli stati membri e da essi approvate.
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