Art. 1

Il vino importato nella Comunità che può essere utilizzato per l'elaborazione di vino spumante deve essere ottenuto:

In vigore dal 10 lug 1985
a) dalla varietà « Feteasca neagra » coltivata, in Romania, nelle regioni subcarpazi meridionali ed orientali; b) dalle varietà « Feteasca negra » e « Feteasca regala » coltivate, in Romania, nelle regioni subcarpazi meridionali ed orientali ed in Transilvania.
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