Art. 2
In vigore dal 9 lug 1985
L'importo di cui il prezzo minimo per i fichi secchi non trasformati deve essere maggiorato il primo di ogni mese durante il periodo 1o settembre - 1o giugno è fissato, per i prodotti della categoria C, a 0,847 ECU/100 kg netti.
Per le altre categorie, l'importo deve essere moltiplicato per uno dei coefficienti applicabili al prezzo minimo elencati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1709/84 della Commissione (4).
Storico versioni
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