Art. 3
In vigore dal 8 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. SANTER // // Granturco // 0,30 //
(1) GU n. L 281 del'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1. (3) GU n. C 67 del 14. 3. 1985, pag. 8. (4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65. (5) GU n. L 107 del
Storico versioni
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