Art. 2
In vigore dal 8 lug 1985
1. L'aiuto previsto per la Grecia si applica a tutti i prodotti trasformati fabbricati con ortofrutticoli ottenuti in Grecia.
2. Se la trasformazione non ha luogo nello stato membro in cui è stato ottenuto l'ortufrutticolo di base, quest'ultimo paese fornisce allo stato membro che versa l'aiuto alla produzione la prova dell'effettiva corresponsione al produttore del prezzo minimo.
Storico versioni
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