Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 262/79 è modificato come segue:
In vigore dal 4 lug 1985
1) Nell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, le cifre « I, II, III o IV » sono sostituite da « I, II, III, IV o V ».
2) Nell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino, le cifre « I, II o III » sono sostituite da « I, II, III, IV o V ».
3) Nell'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, l'importo di « 14 ECU » è sostituito da « 16 ECU ».
4) L'allegato II è completato come segue:
« IV: o
a) 250 kg di un miscuglio:
- di uno o più componenti della materia secca sgrassata del latte
o tal quale
o sotto forma di latte scremato in polvere e/o di latticello in polvere proveniente eventualmente dalla fabbricazione del burro concentrato avente un tenore di materie grasse da determinare in conformità della norma FIL 9B : 1984. Il quantitativo di materie grasse che supera un tenore dell'1 % viene detratto dal quantitativo di materie grasse del latte che possono beneficiare dell'aiuto
e/o
- di farina di frumento
e/o
- di amido o di suoi derivati, quali la destrina, la maltodestrina, il maltosio o altro
e/o
- di zucchero (saccarosio),
nonché
- un volume di azoto sotto forma di gas che conferisca una consistenza schiumosa al prodotto finito avente un tenore massimo di acqua del 3 % in peso, e
b) 600 g di un preparato contenente almeno il 90 % di sitosterolo, in particolare l'80 % di bêta-sitosterolo (C29H50 O = D 5-stigmasten-3-bêta-01), nonché un massimo del 9 % di campesterolo (C28H48 O = D 5-ergosten-3-bêta-01), e l'1 % di altri steroli presenti in tracce, fra i quali lo stigmasterolo (C29H48 O = D 5,22-stigmastadien-3-bêta-01);
V : o
a) 310 kg di un miscuglio:
- di uno o più componenti della materia secca sgrassata del latte
o tal quale
o sotto forma di latte scremato in polvere e/o di latticello in polvere proveniente eventualmente della fabbricazione del burro concentrato avente un tenore di materie grasse da determinare in conformità della norma FIL 9B: 1984. Il quantitativo di materie grasse che supera un tenore di 1 % viene detratto dal quantitativo di materie grasse del latte che possono beneficiare dell'aiuto
e/o
- di farina di frumento
e/o
- di amido o di suoi derivati, quali la destrina, la maltodestrina, il maltosio o altro.
Questo miscuglio viene sciolto o disperso nell'acqua per ottenere una fase acquosa che è emulsionata con la materia grassa proveniente dal latte nella quale sono stati incorporati mediante dissoluzione i prodotti di cui ai punti aa), bb), nonché a uno dei trattini di cui al punto cc) della successiva lettera b).
Tale emulsione è in seguito sottoposta a essiccazione, con procedimento « spray » od altro di effetto equivalente per ottenere una polvere avente un tenore minimo, in peso, di materie grasse provenienti dal latte del 75 %, un tenore massimo, in peso, di acqua del 2 %, la cui struttura fisica renda impossibile la separazione della fase grassa sotto l'azione del calore sino ad una temperatura di almeno 80 °C;
e
b) aa) 10,0 kg di monogliceridi degli acidi grassi C18 e/o C16 (E 471), aventi un grado di purezza di almeno 90 % calcolato in monogliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 78/663/CEE del Consiglio,
e
bb) 100 grammi di acido palmitoil 6-1-ascorbico (palmitato di ascorbile) (E 304) o di estratti di origine naturale ricchi di tocoferoli (E 306) o di alpha-tocoferolo (E 307), soli o miscelati, rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 78/664/CEE del Consiglio,
e
cc) 600 grammi di un preparato contenente almeno il 90 % di sitosterolo, in particolare l'80 % di bêta-sitosterolo (C29H48O = D -5-stigmasten-3-bêta-olo), nonché un massimo del 9 % di campesterolo (C28H48O = D 5,22-stigmastadien-3-bêta-01). Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5.
(3) GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.
(4) GU n. L 76 del 19. 3. 1985, pag. 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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