Art. 3

In vigore dal 2 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 27. (4) GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 1. (5) GU n. 90 del 10. 5. 1967, pag. 1766/67. (6) GU n. L 62 del 18. 3. 1970, pag. 11. (7) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 29.
Storico versioni

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